(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
             Regione Piemonte n. 21 del 22 maggio 2003)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Vista la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74;
    Visto l'art. 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 89-9426 del
19 maggio 2003;
                              E m a n a
Il seguente regolamento:
                               Art. 1.
     Data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite
    1. A norma dell'art. 96, comma 2, della legge regionale 26 aprile
2000,  n.  44  (di  attuazione del decreto legislativo n. 112/1998) a
decorrere  dal  19 maggio  2003,  le  comunita' montane esercitano le
funzioni  amministrative  previste  dalla legge regionale 14 dicembre
1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico
per  il  trasporto  di persone) relative all'approvazione di progetti
per  la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento
di impianti esistenti sul proprio territorio.