(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 22 maggio 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Vista la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74; Visto l'art. 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 89-9426 del 19 maggio 2003; E m a n a Il seguente regolamento: Art. 1. Data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite 1. A norma dell'art. 96, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998) a decorrere dal 19 maggio 2003, le comunita' montane esercitano le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone) relative all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti sul proprio territorio.